Quando incidente avviene in occasione dell’attività lavorativa si parla di infortunio sul lavoro. Esistono, infatti, e vanno considerate, tutta una serie di situazioni, anche ambientali, nelle quali il lavoratore può essere a rischio di incidenti e quindi di infortunio. In caso di infortunio sul lavoro, ricorda l’avvocato Davide Cornalba, vi sono due tipi di tutela per ottenere il risarcimento del danno derivato al lavoratore, l’assicurazione obbligatoria INAIL e l’assicurazione privata del datore di lavoro.
L’INAIL e’ l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro che si occupa di coprire gli infortuni sul lavoro anche se causati dallo stesso dal lavoratore per negligenza, imprudenza o imperizia. La copertura assicurativa si estende anche agli incidenti che il lavoratore potrebbe avere durante il normale tragitto di andata e ritorno tra casa e lavoro il cosiddetto infortunio in itinere. In caso di infortunio il lavoratore dovrà seguire un iter, passando dal Pronto Soccorso che dovrà rilasciare il primo certificato medico. Poco prima della fine della convalescenza, inoltre, il lavoratore dovrà recarsi alla visita medica presso il fiduciario dell’INAIL, visita che potrà esitare in un certificato medico di prosecuzione della temporanea o in un certificato medico di chiusura dell’infortunio con indicazione di ripresa dell’attività lavorativa;.
Esistono, ovviamente, casi di infortunio più o meno gravi, che comportano una serie di conseguenze. In caso di infortunio sul lavoro che ha causato una menomazione permanente, il cosiddetto danno biologico, ricorda l’avvocato Davide Cornalba, l’ente fa riferimento a specifiche tabelle INAIL che riportano le valutazioni del danno biologico per le menomazioni elencate e organizzate secondo criteri specifici, ovvero distinti per tipologia. In caso di invalidità permanente, le tabelle INAIL sono molto dettagliate. In caso di infortunio mortale, infine, l’INAIL riconosce ai superstiti una rendita decorrente dal giorno successivo al decesso del lavoratore,
Oltre alla tutela dell’INAIL, esiste, poi, l’assicurazione privata del datore di lavoro. Tale copertura assicurativa, non obbligatoria, specifica l’avvocato Davide Cornalba non risponde in tutte le tipologie di infortunio, e soprattutto non deve sussistere responsabilità del lavoratore nella causazione dell’infortunio, dovendo invece essere l’evento avvenuto per colpa e responsabilità del datore di lavoro. La tutela dell’INAIL e l’assicurazione del datore di lavoro non sono cumulabili, pertanto ciò che può risarcire la copertura assicurativa privata del datore di lavoro è il c.d. danno differenziale, ovvero la differenza tra quanto versato dall’INAIL a titolo di indennizzo per l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale, e quanto è possibile chiedere al datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica derivato al lavoratore a causa dell’infortunio subito. In questo caso, si parla di danno differenziale, che include tutte quelle voci legate dal danno riportato dal lavoratore che non sono ricomprese nella liquidazione dell’INAIL, quali la personalizzazione del danno subito, la sofferenza patita, l’incidenza dell’invalidità riportata sulla capacità lavorativa futura della vittima e conseguentemente sulla capacità di produrre reddito, il riverbero del danno patito sulla vita di relazione, le spese mediche sostenute.
In sintesi, dunque, quando l’evento che ha prodotto l’infortunio va oltre ciò che è prevedibile e il datore di lavoro ha applicato tutte le norme sulla sicurezza, il lavoratore ha il solo diritto di essere indennizzato dall’INAIL. Quando invece l’evento dannoso è riconducibile a colpa o responsabilità del datore di lavoro, l’infortunato ha diritto all’intero risarcimento del danno subito, secondo i principi civilistici dell’ordinamento italiano. Quest’ultimo è appunto il caso del danno differenziale.